Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo sul territorio nazionale, di seguito denominato «fondo».
      2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.